Le aziende italiane certificate bio, possono importare prodotti biologici da Paesi Terzi se il Paese Terzo ha una normativa bio in equivalenza alla normativa BIO-UE, o se gli esportatori sono certificati da Organismi riconosciuti ad operatore in equivalenza rispetto alla normativa BIO-UE.
INFORMAZIONI
Il Reg. (CE) n. 848/18 prevede che gli operatori che intendano svolgere attività di importazione nell’Unione Europea di prodotti biologici da paesi terzi debbano aderire al sistema di controllo di cui all’art. 34 del Reg. (CE) n. 848/2018 (presentare notifica di import).
Il regolamento UE 2307/2021(Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione) prevede infatti che, i soggetti iscritti ufficialmente nella categoria “Importatori” dell’elenco nazionale degli operatori biologici (art. 7 DM 2049/2012) possano effettuare attività di importazione di prodotti biologici.
I Paesi che attualmente hanno un sistema di controllo e certificazione nazionale riconosciuto equivalente rispetto a quello EU sono: Israele, Costa Rica, Nuova Zelanda, Australia, Svizzera, Argentina, India, Tunisia, Giappone, Canada, USA, Corea del Sud, Cile. L’importatore potrà quindi importare le categorie di prodotto previste dal regolamento 2325/2021 e certificate dagli Organismi o Autorità riconosciuti in tali Paesi Terzi (allegato I del Reg. CE 2325/21).
Nel caso in cui l’azienda intenda importare prodotti bio dai Paesi Terzi non inclusi nella precedente lista, è necessario che l’Organismo di controllo dell’esportatore (e di tutti gli attori della filiera) sia stato riconosciuto in equivalenza dalla Commissione EU. La lista degli Organismi riconosciuti in equivalenza è indicata nell’allegato II del Reg. CE 2325/21.
L’importatore, per poter importare, dovrà notificare la propria attività al sistema di controllo e iscriversi al sistema informatico TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login) della Commissione Europea, cui seguirà validazione dell’utenza da parte del Mipaaf. Senza l’inscrizione a TRACES e la validazione dell’utenza da parte del Mipaaf, l’organismo di controllo dell’esportatore non potrà procedere con l’emissione del Certificato di Ispezione ( COI), documento che obbligatoriamente deve accompagnare le partite di prodotto biologico in originale.
Il COI dovrà essere validato in casella 30 dall’Autorità Doganale ed in casella 31 dal primo consegnatario a seguito dei controlli in accettazione.
Nel caso in cui il primo consegnatario sia soggetto diverso dall’importatore, anch’esso dovrà registrarsi in TRACES ma solo come operatore biologico (organic operator).
ITER DI CERTIFICAZIONE
La normativa su IMPORT BIO è acquisibile su: https://www.sinab.it/importazioni-traces/importazioni